Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento, della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico degli aspiranti all'assunzione di cui all'art. 2, l'ente comunica periodicamente alla provincia il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali, nonche' i tempi previsti per le assunzioni stesse. Entro i successivi trenta giorni il comitato puo' proporre modifiche al predetto programma di assunzioni ed ai tempi previsti per i concorsi.

Testo vigente dal 1 febbraio 1991

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-21;32~art4 · fonte del testo