Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento, della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico degli aspiranti all'assunzione di cui all'art. 2, l'ente comunica periodicamente alla provincia il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali, nonche' i tempi previsti per le assunzioni stesse. Entro i successivi trenta giorni il comitato puo' proporre modifiche al predetto programma di assunzioni ed ai tempi previsti per i concorsi.
Testo vigente dal 1 febbraio 1991
