Il personale ferroviario in servizio nella provincia di Bolzano e' costituito in entita' organica locale, la cui consistenza e' determinata in base ai criteri e parametri adottati per gli uffici, i servizi e gli impianti della rete ferroviaria nazionale. La corretta determinazione del fabbisogno, disaggregato per settori, aree e profili, del personale di cui al comma 1 e' accertata periodicamente dal comitato, in corrispondenza con le variazioni generali. Il personale di cui al comma 1 rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta' dell'ente di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per il personale di cui al comma 1, il collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, siede in Bolzano; in difetto di accordo, il terzo componente del collegio e' nominato dal presidente della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. Le funzioni di competenza compartimentale per l'amministrazione del personale in servizio nella provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura e' preposto un dirigente.

Testo vigente dal 1 febbraio 1991

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-21;32~art5 · fonte del testo