In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 142 del 1990, la regione Valle d'Aosta puo' istituire comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2.000 abitanti. In ogni caso, l'istituzione di un comune non puo' comportare che altri comuni scendano al di sotto di tale entita' demografica.
Testo vigente dal 16 maggio 1992
