In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 142 del 1990, la regione Valle d'Aosta puo' istituire comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2.000 abitanti. In ogni caso, l'istituzione di un comune non puo' comportare che altri comuni scendano al di sotto di tale entita' demografica.

Testo vigente dal 16 maggio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-27;282~art3 · fonte del testo