Ai sensi e per gli effetti della norma soppressiva della provincia di Aosta, di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, le funzioni e i compiti che le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuiscono alla provincia competono alla regione, in quanto non siano gia' compresi nelle attribuzioni della medesima, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle altre vigenti disposizioni; in tale ambito la regione si sostituisce alla provincia nei rapporti intersoggettivi. Le altre disposizioni della legge n. 142 del 1990 relative all'ordinamento della provincia non trovano applicazione nella Valle d'Aosta, salvi i provvedimenti che la regione puo' adottare nell'esercizio delle proprie competenze. Per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, si applicano in materia finanziaria le disposizioni dell'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690.
Testo vigente dal 16 maggio 1992
