L'articolo 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta). - 1. L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5. 2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».

Testo vigente dal 4 settembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;141~art2 · fonte del testo