La Valle d'Aosta e' costituita in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto. Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge. La Regione ha per capoluogo Aosta.

Testo vigente dal 10 marzo 1948

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 16/2026

    Parametro
    19 febbraio 2026

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, comma 2-ter, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), inserito dall'art. 3, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni…

    Art. 1 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 360/1991

    Parametro
    18 luglio 1991

    Riuniti i ricorsi. 1) dichiara inammissibili: a) le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'intera legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), in relazione…

    Art. 116 cost. · Art. 2 Statuto speciale per la Valle d'Aosta · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art1 · fonte del testo