La meta' dei posti che, ai sensi del precedente art. 3, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A e B dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali possono essere ammessi:

  • a)gli impiegati appartenenti ad altri ruoli della Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano i titoli di studio prescritti e che inoltre disimpegnino, da almeno quattro anni alla data del bando di concorso, le funzioni proprie del ruolo cui aspirano o pure abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso conseguendo l'idoneita';
  • b)gli impiegati non di ruolo, dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo cui aspirano e abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo stesso conseguendo l'idoneita';
  • c)gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriori al 10 giugno 1940;
  • d)gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, combattenti, invalidi di guerra e categorie-equiparate, che posseggano i rimanenti requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni e prestino lodevole ininterrotto servizio, con funzioni proprie del ruolo cui aspirano, da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Testo vigente dal 20 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;282~art4 · fonte del testo