I posti che ai sensi del precedente art. 3 risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno conferiti mediante concorsi per titoli ai quali possono essere ammessi gli impiegati non di ruolo, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che siano stati assunti in base a disposizione ministeriale ed abbiano i requisiti prescritti per l'assunzione nei ruoli stessi. Al concorso puo' prendere parte anche il personale salariato, il cui rapporto di impiego con l'Amministrazione dei lavori pubblici sia disciplinato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e che disimpegni da almeno due anni alla data del bando di concorso, mansioni proprie del ruolo cui aspira.

Testo vigente dal 20 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;282~art8 · fonte del testo