Salvo i posti accantonati a favore di coloro che si trovano nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, tutti gli altri posti che risulteranno in complesso disponibili, nei vari gradi di ogni ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per effetto dei nuovi organici previsti dai precedenti articoli 1 e 2, saranno coperti, nei gradi iniziali di ciascun ruolo, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
Testo vigente dal 20 aprile 1948
