1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilita' disciplinare dei magistrati ((e comunque non oltre il 31 dicembre 1994)), continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946 n. 511 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958 n. 916, con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.
Testo vigente dal 20 ottobre 1992
