1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilita' disciplinare dei magistrati ((e comunque non oltre il 31 dicembre 1994)), continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946 n. 511 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958 n. 916, con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.

Testo vigente dal 20 ottobre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 ottobre 1992

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1992 al 20 ottobre 1992. 19 parole tolte, 4 parole aggiunte.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilita' disciplinare dei magistrati e comunque non oltre tolto: tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale. Tale disposizione ha effetto dal 25 dicembre 1991. aggiunto: il 31 dicembre 1994, continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946 n. 511 e il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;273~art17 · fonte del testo