1. All'inizio di ciascun anno giudiziario il presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale, stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la corte, la corte di assise di appello e le loro sezioni tengono udienze per i dibattimenti. 2. Il calendario delle udienze dibattimentali dei tribunali, anche per la corte di assise, nonche' delle preture e delle loro sezioni e' approvato dal presidente della corte di appello, su proposta formulata dal presidente del tribunale e dal pretore, sentiti i procuratori della Repubblica presso i rispettivi uffici.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
