(Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermita') 1. Se il minorenne si trova in stato di infermita', le misure cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;272~art23 · fonte del testo