(Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermita') 1. Se il minorenne si trova in stato di infermita', le misure cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
