Collocamento in comunita' 1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunita' il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunita' pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione. 2. Il responsabile della comunita' collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4. 4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunita', il giudice puo' disporre la misura della custodia cautelare ((...)) qualora si proceda per un delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a ((quattro anni)). 20 ((4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

20

Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che la presente modifica si applica alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

Testo vigente dal 15 novembre 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 360/1990

    Questione inammissibile
    20 luglio 1990

    Riguardo alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario le disposizioni degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che, limitandone l'applicabilità ai più gravi delitti, prevedono che debba eseguirsi mediante il collocamento in comunità, e che, in caso di allontanamento ingiustificato, il giudice può ordinare la custodia del minore in carcere per non più di un mese, disciplinano unicamente gli aspetti esecutivi dell'istituto. Le scelte discrezionali operate, nell'emanarle, dal legislatore delegato, nell'ambito della delega (art. 3 l. 16 febbraio 1987, n. 81), che lo stesso si è limitato ad attuare, non sono sindacabili (v. massima A) dalla Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.).

    Art. 36 Processo penale minorile · Art. 22 Processo penale minorile · Art. 77 cost. · Art. 10 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 novembre 2023. 10 parole tolte, 33 parole aggiunte.

… di allontanamento ingiustificato dalla comunita', il giudice puo' disporre la misura della custodia cautelaretolto: , per un tempo non superiore a un mese,aggiunto: ... qualora si proceda per un delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tolto: cinque anni aggiunto: quattro anni. 4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che la presente modifica si applica alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art22 · fonte del testo