L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Fermo di minorenne indiziato di delitto). - 1. E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.".

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art37 · fonte del testo