Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente: " 4. Il minorenne al quale e' imposta la permanenza in casa e' considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura e' eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa e' computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.".

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art41 · fonte del testo