Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1992 al 30 ottobre 1993. 420 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I concessionari, i locatari, i comodatari nonche' gli utilizzatori senza titolo dei beni di cui al precedente art. 1, anche se non tenuti al pagamento dell'imposta, sono obbligati a far denuncia dell'utilizzazione del bene all'ente proprietario nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo comma 2. Ai fini dell'acquisizione dei dati su supporto magnetico e per le conseguenti procedure la denuncia deve essere redatta, a pena di nullita', su apposita scheda in triplice esemplare, conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze con proprio decreto. Per i beni di proprieta' dello Stato detta denuncia deve essere presentata alla competente intendenza di finanza. Entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, i direttori generali delle aziende autonome statali, i presidenti delle regioni e delle province ed i sindaci dei comuni, sotto la propria responsabilita', inviano all'intendenza di finanza competente per territorio un esemplare sia delle denunce presentate sia delle denunce compilate dai propri uffici in caso di omissione dei soggetti obbligati. Nei casi in cui e' dovuta l'imposta, per l'omessa o incompleta denuncia viene applicata una pena pecuniaria pari a cinque volte l'imposta stessa, aumentata a dieci volte se la denuncia viene omessa o presentata incompleta da utilizzatore senza alcun titolo; per la denuncia infedele si applica una pena pecuniaria pari a due volte l'imposta. Nei casi in cui l'imposta non e' dovuta, per l'omessa denuncia si applica la pena pecuniaria di lire un milione; per la denuncia incompleta o infedele si applica la pena pecuniaria di lire cinquecentomila. La pena pecuniaria per omessa denuncia e' ridotta ad un quarto se la denuncia stessa e' presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'intendenza di finanza competente per territorio. Fermo restando gli ordinari rimedi giurisdizionali, avverso il relativo provvedimento e' ammesso ricorso per opposizione dinanzi alla medesima intendenza di finanza nel termine di giorni trenta dalla notifica. Le aziende autonome statali, i comuni, le province e le regioni comunicano all'intendenza di finanza competente per territorio tutte le variazioni che si verificano nella utilizzazione dei beni di rispettiva proprieta' nel termine di trenta giorni dalla data della intervenuta variazione. A partire dalla data di entrata in funzione degli uffici periferici del Ministero delle finanze previsti dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, le competenze attribuite alla intendenza di finanza dal presente articolo, sono devolute agli uffici del territorio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-02-28;263~art7 · fonte del testo
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