Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1992 al 30 ottobre 1993. 294 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il versamento dell'imposta, nel caso di utilizzazione di beni di proprieta' dello Stato, e' effettuato presso l'ufficio del registro territorialmente competente rispetto all'ubicazione del bene contestualmente al pagamento del canone o dell'indennizzo di occupazione. Nel caso di utilizzazione di beni di proprieta' degli altri enti di cui all'art. 1 l'imposta e' versata presso il competente ufficio del registro entro il termine di cinque giorni dal pagamento del canone o dell'indennizzo effettuato all'ente proprietario, la cui quietanza deve essere esibita al predetto ufficio del registro. Per l'anno 1993, nei casi di atti di concessione e contratti di locazione aventi scadenza nel corso dello stesso anno, l'imposta viene corrisposta entro il 31 gennaio 1993 e viene commisurata al rateo di canone afferente il periodo dal 1 gennaio 1993 alla data di scadenza dell'atto o contratto. Allo stesso modo si procede per i casi analoghi qualora l'imposta, ai sensi del precedente art. 3, e' dovuta a decorrere dal 1 gennaio 1995. Sempre per l'anno 1993, nei casi di utilizzazione senza titolo di beni venuta a cessare nel corso dello stesso anno, l'imposta viene corrisposta entro il 31 dicembre 1993 e viene commisurata al rateo dell'indennizzo afferente il periodo dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione della occupazione del bene. In caso di inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta nei termini stabiliti, l'ufficio del registro procede alla liquidazione dell'imposta dovuta e applica gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nonche' la sopratassa prevista dall'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Avverso il suddetto avviso di liquidazione e' ammesso il ricorso alle competenti commissioni tributarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-02-28;263~art5 · fonte del testo
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