Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1993 al 30 ottobre 1993. 175 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'imposta e' dovuta altresi' nel caso di utilizzazione, anche di fatto, da parte di circoli ricreativi, societa', cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti, di beni solo apparentemente destinati ad uso pubblico ed intestati ad ente pubblico. L'imposta e' dovuta dal titolare della concessione o della locazione nel caso in cui quest'ultimo abbia concesso in uso il bene, totalmente o parzialmente, ad alcuno dei predetti soggetti, i quali sono tenuti in solido con il titolare medesimo al pagamento dell'imposta, fermo restando il divieto di sub-concessione e di sub- locazione. Non sono tenuti al pagamento della imposta lo Stato e le aziende autonome statali che utilizzano per sede di propri uffici e servizi immobili di proprieta' delle regioni, delle province e dei comuni. 2- bis. L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortaria; nei predetti casi non ricorre l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 7, comma I.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-02-28;263~art2 · fonte del testo
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