I dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono, entro un anno dalla data del presente decreto, qualunque sia la loro anzianita' di servizio, chiedere il collocamento a riposo. Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma e' concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennita' per una sola volta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1949, n. 386
1La L. 12 luglio 1949, n. 386 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 dicembre 1949". Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 del predetto decreto, e' elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o partigiano combattente".
Testo vigente dal 13 luglio 1949
