Il servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici ed al collocamento nei ruoli speciali puo' essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al sei per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio il contributo e calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione. I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennita' per cessazione del rapporto d'impiego; e, qualora tale indennita' sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per la assicurazione invalidita' e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 16 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262~art9 · fonte del testo