L'applicazione dell'art. 17 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 20, rimane sospesa anche oltre il termine del 31 dicembre 1947 stabilito dall'art. 37 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.
Testo vigente dal 16 aprile 1948
