Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione degli articoli 1, 2, 19 e 22 del presente decreto sara' provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di L. 500 milioni, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Testo vigente dal 16 aprile 1948
