Art. 13 — Nomina
Articolo abrogato dalla l. 30 luglio 2007, n. 111.
Abrogato dal 31 luglio 2007
Articolo abrogato dalla l. 30 luglio 2007, n. 111.
Abrogato dal 31 luglio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 2006 al 31 luglio 2007. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I componenti dei comitati di gestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra i magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti o quelle requirenti da almeno quindici anni, nonche' tra gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della professione e tra i professori universitari in materie giuridiche. I componenti dei comitati sono nominati per un periodo di quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26~art13 · fonte del testo
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