Art. 33 — Corso di formazione presso la Scuola
Articolo abrogato dalla l. 30 luglio 2007, n. 111.
Abrogato dal 31 luglio 2007
Articolo abrogato dalla l. 30 luglio 2007, n. 111.
Abrogato dal 31 luglio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 2006 al 31 luglio 2007. 66 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ciascuna delle valutazioni di cui all'articolo 32 e' preceduta dalla partecipazione, da parte del magistrato interessato, ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale presso le sedi della Scuola che termina con un giudizio trasmesso al Consiglio superiore della magistratura; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 30. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 non e' suscettibile di differimento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26~art33 · fonte del testo
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