Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 375/1992

    Altra decisione
    27 luglio 1992

    Estinzione del processo per intervenute rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte.

    Art. 40 Istituzione del giudice di pace · Art. 41 Istituzione del giudice di pace · Art. 94 Testo unico costituzionali · Art. 96 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 15 agosto 2017. 277 parole tolte, 7 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

tolto: a) essere cittadino italiano;

tolto: b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

tolto: c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

tolto: d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;

tolto: e) LETTERA ABROGATAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 21 GIUGNO 2013aggiunto: LGS. 13 LUGLIO 2017, N. tolto: 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98;

tolto: f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;

tolto: g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato:

tolto: a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

tolto: b) funzioni notarili;

tolto: c) insegnamento di materie giuridiche nelle universita;

tolto: d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina. aggiunto: 116

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art5 · fonte del testo