A favore di coloro che al 1 gennaio 1948 siano titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso un assegno di superinvalidita' e' accordata una indennita' straordinaria, una volta tanto, di L. 20.000 nette a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
Testo vigente dal 13 febbraio 1948
