Per ottenere l'indennita' straordinaria prevista dal precedente articolo i superinvalidi devono produrre apposita domanda all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la loro partita di pensione. Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e tale condizione deve essere comprovata da un atto notorio municipale da allegarsi alla domanda stessa. La domanda e l'atto notorio sono esenti da bollo. Qualora, da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verita', la somma indebitamente riscossa verra' recuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 13 febbraio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;37~art2 · fonte del testo