Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data. Tuttavia ai titolari di rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, per infortunio sul lavoro e malattia professionale avvenuto sino al 31 dicembre 1947, i quali abbiano un grado di invalidita' permanente al lavoro in forma definita dal quaranta al cento per cento, nonche' ai titolari di rendite liquidate a norma del decreto predetto ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro avvenuto pure fino al 31 dicembre 1947, e' concesso un assegno integrativo della rendita pari alla differenza fra la rendita e quote integrative calcolate in base ad un salario annuo di lire sessantamila e la rendita, assegno integrativo e quote integrative in corso.

Testo vigente dal 15 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-19;254~art3 · fonte del testo