Con effetto dal 1 gennaio 1949 e' soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per la copertura, degli oneri derivanti dalla corresponsione degli assegni di carovita e sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 11, modificato col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 918, ed agli articoli da 12 a 15 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e quelle di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254. Rimangono ferme le disposizioni concernenti le indennita' di caropane stabilite con altri provvedimenti salvo quelle concernenti le addizionali sui premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le quali sono soppresse.

Testo vigente dal 14 marzo 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-03-03;52~art10 · fonte del testo