Con decorrenza dal 1 luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, gia' indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 929, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilita' dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 8.000; con grado di inabilita'; dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 6.000; con grado di inabilita' dall'80 all'89 per cento, lire 16.000; con grado di inabilita' dal 90 al 100 per cento, lire 25.000: con grado di inabilita' 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, L. 1765, e successive modificazioni, lire 40.000. Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza, dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15~art19 · fonte del testo