L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di un solo superstite l'assegno e' ridotto per la vedova o il vedovo e l'ascendente o il fratello o la sorella alla meta'".
Testo vigente dal 15 aprile 1948
