Agli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, num. 1765, modificati con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il terzo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e' sostituito dal seguente: "se l'inabilita' permanente e' assoluta la rendita e' pari all'intero salario calcolato come sopra e nel caso che all'invalido sia altresi' indispensabile una assistenza, personale continuativa la rendita sara' ulteriormente aumentata di un quinto";
  • b)l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "L'assegno e' di L. 9000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di L. 12.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza dei soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di L. 6000 negli altri casi. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno e' pari ad una mensilita' di retribuzione con un minimo di lire novemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire seimila negli altri casi";
  • c)il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 gennaio 1947, n. 14, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il salario annuo e' computato da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire sessantamila. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, i massimali sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali interessate".

Testo vigente dal 15 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-19;254~art1 · fonte del testo