[1]Art 8.
[2]Per la liquidazione delle competenze indicate nell'articolo 6 e che eventualmente non siano state, in tutto ed in parte, gia' corrisposte, gli interessati dovranno esibire l'attestato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 3 e fornire tutte le indicazioni per i necessari accertamenti di ufficio. Ai fini della predetta liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1946, n. 93.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
