Art. 1341 c.o.m. — Proposte

Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze il militare si e' distinto, e sono corredate dei pareri delle autorita' gerarchiche. Dette proposte sono trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento il militare dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa. Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso a unanimita' di voti, della competente commissione di avanzamento. Il decreto con il quale e' conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1341 · fonte del testo