Il parere previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 304, e' espresso dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente decreto. Il riconoscimento dei gradi militari e' effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per la difesa e composta: di un ufficiale generale in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente; di un colonnello dell'Esercito, di un colonnello dell'Aeronautica e di un ufficiale di grado corrispondente della Marina militare; di due rappresentanti di ciascuna delle formazioni indicate nell'art. 3. Ai lavori della Commissione intervengono, di volta in volta, i rappresentanti delle sole formazioni interessate.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
