Il Collegio dei liquidatori, soddisfatti i creditori, ne da' l'annuncio con avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale. Nel termine di 15 giorni da tale pubblicazione ogni creditore che non si ritenga soddisfatto potra' rivolgere istanza al Ministero del tesoro per ottenere il pagamento di quanto ritiene dovutogli. Detto Ministero, sentito il Comitato istituito con l'articolo 2, decide entro 30 giorni sulle richieste avanzate dandone comunicazione, oltre che all'interessato, al Collegio dei liquidatori.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
