Entro trenta giorni dalla chiusura della liquidazione, il Collegio dei liquidatori presenta un rendiconto della propria gestione, accompagnato da una propria relazione illustrativa e dalle relazioni del Comitato istituito con l'art. 2 e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministri cui e' devoluta la sorveglianza, i quali decidono sulla destinazione dei beni residuati e dell'avanzo finale della liquidazione.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
