Entro trenta giorni dalla chiusura della liquidazione, il Collegio dei liquidatori presenta un rendiconto della propria gestione, accompagnato da una propria relazione illustrativa e dalle relazioni del Comitato istituito con l'art. 2 e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministri cui e' devoluta la sorveglianza, i quali decidono sulla destinazione dei beni residuati e dell'avanzo finale della liquidazione.

Testo vigente dal 12 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;239~art10 · fonte del testo