Entro il termine di sessanta, giorni dalla data della nomina, del Collegio dei liquidatori, deve provvedere:
- a)alla formazione dello stato attivo e passivo alla data del 1 luglio 1947;
- b)alla compilazione, con l'assistenza, del Collegio dei revisori, del programma della liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato istituito con l'articolo 2. Nessuna determinazione in ordine a nuovi lavori di ricostruzione degli impianti petroliferi puo' essere presa prima della presentazione dello stato patrimoniale del programma di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
