Entro il termine di sessanta, giorni dalla data della nomina, del Collegio dei liquidatori, deve provvedere:

  • a)alla formazione dello stato attivo e passivo alla data del 1 luglio 1947;
  • b)alla compilazione, con l'assistenza, del Collegio dei revisori, del programma della liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato istituito con l'articolo 2. Nessuna determinazione in ordine a nuovi lavori di ricostruzione degli impianti petroliferi puo' essere presa prima della presentazione dello stato patrimoniale del programma di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 12 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;239~art8 · fonte del testo