Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 2, sottoscritte dall'interessato o da persona munita di procura speciale, rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, devono essere presentate alla Prefettura di Bolzano, che ne rilascia ricevuta. Le dichiarazioni di cui al primo comma possono pero' essere presentate:
tolto: 1) agli uffici del Comune di residenza, se l'interessato risiede nelle province di Bolzano, Trento, Belluno e Udine;
tolto: 2) ad un rappresentante diplomatico o consolare italiano o a qualsiasi missione ufficiale del Governo italiano, se l'interessato risiede all'estero o, comunque, in territori extra europei. In tali casi gli uffici suindicati provvedono alla immediata trasmissione delle dichiarazioni alla Prefettura di Bolzano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-02;23~art4 · fonte del testo
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