Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le dichiarazioni previste negli articoli precedenti debbono essere effettuate, a pena di decadenza, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Per le persone che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non si trovano in Italia, il termine e' di un anno. Per i prigionieri di guerra e gli internati i termini indicati nei commi precedenti decorrono dalla data della loro liberazione. Il Ministero dell'interno puo', in casi eccezionali, assegnare un nuovo termine per la presentazione della dichiarazione, qualora l'interessato che si trova nelle condizioni previste dal presente articolo, non l'abbia potuta presentare per cause a lui non imputabili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-02;23~art3 · fonte del testo
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