Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 332 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le persone indicate nell'art. 2 sono escluse dal riacquisto della cittadinanza italiana qualora si trovino in una delle seguenti condizioni:
tolto: 1) abbiano appartenuto alle SS, quali ufficiali o sottufficiali, o abbiano prestato servizio nella Gestapo, o nel S. D. (Sicherheitsdienst), o quali comandanti centrali della S.O.D. (Sudtiroler Ordnungsdienst), oppure abbiano appartenuto come giudicanti o procuratori di Stato a tribunali penali tedeschi a carattere politico (Sondergerichte), o abbiano avuto cariche direttive negli uffici dei commissari supremi per le cosiddette zone di operazioni delle "Prealpi" o del "Litorale Adriatico", o nelle Kreisleitungen, o, se iscritti al partito nazionalsocialista, siano stati Ortsgruppenleiter, o siano stati dai detti commissari supremi preposti ad altri uffici pubblici con funzioni aventi importanza politica rilevante;
tolto: 2) abbiano avuto cariche importanti nella ADEURST (Amntliche Deutsche Ein- und Ruckwanderer Stelle), o negli uffici dell'A.D.O. (Arbeitsgemeinschaft der Optanten), o negli uffici del lavoro o abbiano esercitato funzioni politiche di analoga, importanza ovvero abbiano prestato servizio quali comandanti locali nella S.O.D., oppure abbiano appartenuto, come ufficiali o sottufficiali, alle formazioni della Waffen-SS, o, senza il grado di ufficiale o sottufficiale, alle SS. Tuttavia alle persone indicate in questo numero non e' inibito il riacquisto della cittadinanza italiana se dimostrino di aver esercitato l'incarico senza faziosita' e odiosita' antitaliana;
tolto: 3) abbiano dimostrato fanatismo o odiosita' antitaliana nella propaganda per le opzioni o in altre attivita' analoghe spiegate fra il 23 giugno 1939 e il 5 maggio 1945, o comunque faziosita' nazista;
tolto: 4) siano stati o siano condannati dalle autorita' giudiziarie italiane o straniere come criminali di guerra, come colpevoli di delitti di collaborazione col tedesco invasore, ovvero di altri delitti per i quali risultino specialmente pericolosi;
tolto: 5) dopo l'8 settembre 1943, pur senza riportare condanne penali, si siano resi colpevoli di atti di crudelta', di faziose denuncie, ovvero di gravi atti di persecuzione in danno di cittadini italiani, o di cittadini appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite o, per motivi razziali, anche in danno di altri stranieri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-02;23~art5 · fonte del testo
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