Art. 5-bis — Accomodamento ragionevole

Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilita' il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta' fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. L'accomodamento ragionevole e' attivato in via sussidiaria e non sostituisce ne' limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente. La persona con disabilita', l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di sostegno se dotato dei poteri ha la facolta' di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta. La persona con disabilita' e il richiedente di cui al comma 3, se diverso, partecipano al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole. L'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entita' della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonche' compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo. Nella valutazione dell'istanza di accomodamento ragionevole deve essere previamente verificata la possibilita' di accoglimento della proposta eventualmente presentata dal richiedente ai sensi del comma 3. La pubblica amministrazione nel provvedimento finale tiene conto delle esigenze della persona con disabilita' anche attraverso gli incontri personalizzati e conclude il procedimento con diniego motivato, ove non sia possibile accordare l'accomodamento ragionevole proposto, con l'indicazione dell'accomodamento secondo i principi di cui al comma 5. Avverso il diniego motivato di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione, oppure nei casi di cui al comma 7, e' ammesso ricorso ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67. Resta salva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, la facolta' dell'istante e delle associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, di chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole. Nel caso di rifiuto da parte di un concessionario di pubblico servizio dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facolta' di agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, possono chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole proponendo o chiedendo, anche attraverso l'autorita' di settore o di vigilanza, accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate. Nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facolta' di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di verificare la discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 30 giugno 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23823/2026

    22 luglio 2026

    Il licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore disabile non è, di per sé, incompatibile con la direttiva 2000/78/CE, atteso che questa non prescrive necessariamente il mantenimento dell'occupazione di un individuo non più capace e non più disponibile ad effettuare le funzioni essenziali al lavoro, ma impone l'obbligo per il datore di adottare accomodamenti ragionevoli, ai sensi dell'art. 5 della direttiva stessa, ossia misure proporzionali e ragionevoli per fronteggiare la disabilità ai fini della conservazione del posto di lavoro, in un'ottica di perseguimento di una finalità legittima di politica sociale e di occupazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte dell'inerzia della lavoratrice, aveva ritenuto appropriate le misure adottate dal datore di lavoro quali: la tolleranza di ulteriori 60 giorni di assenza prima del licenziamento; l'avviso alla lavoratrice disabile, in prossimità del superamento del periodo di comporto, della possibilità di chiedere un ulteriore periodo di assenza non retribuita di 18 mesi; la concessione della fruizione anticipata di ferie non ancora maturate e di ferie nel giorno di venerdì, così da evitare il computo del sabato e della domenica; il riconoscimento di permessi utili a interrompere il periodo di comporto ed una maggiore flessibilità di orario; infine, il trasferimento presso ufficio idoneo a garantire un ambiente di lavoro più sereno).

    Art. 5-bis · Art. 3 Legge 104 · Art. 3 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ((e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori))

    Rassegna di luglio 2026, p. 112

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art5bis · fonte del testo