Gli istituti dei tessuti istituiscono e conservano un registro delle loro attivita', nel quale sono riportati anche i tipi e le quantita' di tessuti e/o di cellule prelevati, controllati, conservati, lavorati, stoccati e distribuiti o altrimenti utilizzati, e l'origine e la destinazione dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo, in conformita' alle norme vigenti e ai disposti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f). Gli istituti dei tessuti presentano, alle regioni o alle province autonome e al CNT, al CNS e all'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le rispettive competenze, una relazione annuale sulle attivita' svolte, accessibile al pubblico. Le regioni e le province autonome istituiscono e aggiornano un registro degli istituti dei tessuti, accessibile al pubblico, nel quale sono specificate le attivita' per le quali ciascun istituto e' stato autorizzato e accreditato. Presso il CNT o il CNS o l'ISS, in relazione alle rispettive competenze, e' istituito ed aggiornato un registro nazionale degli istituti dei tessuti in cui sono specificate le attivita' per le quali ciascun istituto e' stato autorizzato e accreditato. 3. A livello europeo e' istituita la rete dei registri nazionali degli istituti dei tessuti.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191~art10 · fonte del testo