L'Ente titolare dell'autorizzazione e accreditamento, in funzione delle attivita' svolte dall'istituto dei tessuti, ne designa il responsabile che soddisfa almeno le seguenti condizioni:

  • a)possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche; nel caso in cui la persona responsabile sia un biologo, gli deve essere comunque assicurata la possibilita' di avvalersi di una professionalita' medica per gli aspetti di competenza;
  • b)esperienza pratica di almeno due anni nei settori pertinenti. La persona designata ai sensi del comma 1 ha le seguenti responsabilita':
  • a)garantire che i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nell'ambito dell'istituto di cui e' responsabile, siano prelevati, controllati, lavorati, stoccati e distribuiti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto;
  • b)fornire alla regione o alla provincia autonoma le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6;
  • c)attuare, relativamente alle attivita' svolte, le disposizioni previste agli articoli 7, 10, 11, 15, 16 ed agli articoli da 18 a 24. L'Ente titolare dell'autorizzazione e accreditamento comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome della persona responsabile dell'istituto dei tessuti. Qualora la persona responsabile debba essere temporaneamente o permanentemente sostituita, il sopraindicato Ente comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome del nuovo responsabile e la data di assunzione delle funzioni.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191~art17 · fonte del testo