Art. 7
Il Ministero del tesoro e' autorizzato, per l'esercizio 1947-48, nei limiti delle somme inscritte al capitolo n. 28 "Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione", al capitolo n. 44 "Somma da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra" e al capitolo n. 45 "Somma da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese per la costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri in conto patrimoniale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95") dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro "Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione", "Sovvenzione straordinaria alle Ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione, in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra" e "Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per costruzione ed acquisti di case in conto patrimoniale per i ferrovieri (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95"), a fornire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi, secondo le disponibilita' del Tesoro e le occorrenze dell'Amministrazione stessa, mediante versamenti nel suo conto corrente con la Tesoreria centrale.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
