Per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra, e' autorizzata da parte del Tesoro, a favore delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la concessione di sovvenzioni straordinarie nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 391, 392, 393 e 394 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata, nei limiti dei fondi di cui sopra, ad acquistare fabbricati in sostituzione di quelli distrutti per eventi bellici.

Testo vigente dal 31 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195~art14 · fonte del testo