E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1947-48, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario inscrivere nei rispettivi capitoli numeri 389 e 390 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
