Art. 6
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 ottobre 1948, n. 1255
1La L. 23 ottobre 1948, n. 1255 ha disposto (con l'art. 5) che "Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di L. 6.000.000 dall'art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 186, e' elevato a L. 7.000.000".
L. 31 ottobre 1949, n. 776
2La L. 31 ottobre 1949, n. 776 ha disposto (con l'art. 5) che "Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di lire 6.000.000 dall'art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 186, e' elevato a lire 7.000.000".
Testo vigente dal 15 novembre 1949
