Art. 36 — Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello
E' soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
E' soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
1 pronuncia che riguarda l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 - che ha abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (che prevedeva l'onere di deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, a pena di inammissibilità dello stesso) - non si applica qualora la spedizione dell'appello sia avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, non contrastando tale previsione con i principi della CEDU, secondo i quali il legislatore può legittimamente applicare alle norme di procedura il principio tempus regit actum.
Art. 36 · Art. 3-bis Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 53 Disposizioni sul processo tributario
Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art36 · fonte del testo
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