Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
[1]Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
[2](articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 69 depositando apposito atto di controdeduzioni. 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al comma 1 puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
